Dalla redazione di reporterassociati.org
REFERENDUM PARZIALMENTE ABROGATIVI DELLA LEGGE 40 SULLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
Primo Quesito - Per consentire nuove cure -
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad
oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita",
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente";
Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e
qualora non siano disponibili metodologie alternative";
Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: "di clonazione mediante trasferimento di nucleo o";
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole:
"la crioconservazione
Perch? S?
SCHEDA CELESTE
Il primo quesito che troviamo nella cabina, abrogando quattro brevi commi,
agli articoli 12, 13, 14, consente la ricerca scientifica sulle cellule
staminali di origini embrionale. Le staminali hanno la possibilit? di
rigenerare tutti i tessuti umani. Sono ricerche importantissime per arrivare
alla cura di malattie diffusissime come il Parkinson, il diabete, l'Alzeheimer,
i tumori. Il S? a questo quesito restituisce la speranza a milioni di persone
consentendo nuove cure. La legge attualmente vieta ai ricercatori di utilizzare
cellule staminali prelevate da embrioni non utilizzati. Le cellule staminali
sono cellule che, debitamente orientate, sono capaci di moltiplicarsi,
consentendo la cura di una serie di organi vitali.
La ricerca sulle staminali ? fondamentale per combattere malattie come il
cancro, la sclerosi, l'Alzheimer, il Parkinson, il diabete e molte altre
ancora.
Si tratta di problemi che, solo in Italia, investono circa 12 milioni di
persone a cui la legge 40, cos? com'?, sottrae una speranza fondata di
guarigione.
REFERENDUM PARZIALMENTE ABROGATIVI DELLA LEGGE 40 SULLA PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA
Secondo quesito - Per la tutela della salute della donna -
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad
oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita",
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilit? o dalla
infertilit? umana";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita
? consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di sterilit? o infertilit?.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita ? consentito solo quando sia accertata l'impossibilit?
di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed ? comunque
circoscritto ai casi di sterilit? o di infertilit? inspiegate documentate da
atto medico nonch? ai casi di sterilit? o di infertilit? da causa accertata e
certificata da atto medico.";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualit?,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivit?
tecnico e psicologico pi? gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 1,";
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della
fecondazione dell'ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: ", di cui al
comma 2 del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata
causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile
al momento della fecondazione", nonch? alle parole: "fino alla data
del trasferimento, da realizzare non appena possibile"
Perch? S?
SCHEDA ARANCIONE
Il secondo quesito che troviamo nella cabina, abrogando una serie di commi
agli articoli 1, 4, 5, 6, 13 e 14, vuole tutelare la salute della donna. In
altre parole, elimina il limite dei tre embrioni e l'obbligo di impiantarsi
tutti insieme e anche se malati; revoca il divieto di congelamento degli
embrioni; elimina infine l'assurdo divieto per la donna di revocare il consenso
all'impianto. Grazie a questo referendum, possiamo aiutare i malati anche di
talassemia e di altre patologie, ad avere bimbi sani.
Questo quesito ? quello che pi? investe la salute della donna. La donna che,
per mettere al mondo un figlio, ? costretta a ricorrere alla fecondazione
assistita ? chiamata ad affrontare un percorso impegnativo, sul piano fisico e
psicologico. Attualmente, la legge 40 lo complica ulteriormente.
Prima di tutto, non consente il congelamento degli embrioni e obbliga la
fecondazione si un numero massimo di tre ovuli alla volta. Questo obbliga la
donna, in caso di insuccesso del trattamento, a sottoporsi a pi? cicli di cura,
con possibili danni per la sua salute.
Inoltre, non permette alle coppie portatrici di malattie genetiche e infettive
la cosiddetta "analisi preimpianto", cio? un esame dell'embrione
prima del suo trasferimento nell'utero della donna. Si espone cos? la donna a
un doppio trauma: la possibilit? di impiantare un embrione malato e la conseguente
probabilit? di dover ricorrere a un aborto terapeutico.
Infine, la legge impedisce alla donna di cambiare idea, poich? impone il
trasferimento dell'ovulo fecondato anche in assenza di un suo rinnovato
consenso.
REFERENDUM PARZIALMENTE ABROGATIVI DELLA LEGGE 40 SULLA PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA
Terzo Quesito - Per l'autodeterminazione e la libert? di scelta -
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad
oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita",
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilit? o dalla infertilit? umana ? consentito
il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo
le modalit? previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i
soggetti coinvolti, compreso il concepito.";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita
? consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di sterilit? o infertilit?.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita ? consentito solo quando sia accertata l'impossibilit?
di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed ? comunque
circoscritto ai casi di sterilit? o di infertilit? inspiegate documentate da
atto medico nonch? ai casi di sterilit? o di infertilit? da causa accertata e
certificata da atto medico.";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualit?,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivit?
tecnico e psicologico pi? gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 1".;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento della
fecondazione dell'ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e
terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata
causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione"; nonch? alle parole: "fino
alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile".
Perch? S?
SCHEDA GRIGIA
Il terzo quesito che troviamo nella cabina, abrogando, tra gli altri, il
primo comma del primo articolo, cancella le norma della legge che pretendeno di
equiparare i diritti del concepito a quelli dei genitori: nei paesi a
ordinamento liberale, non c'? alcuna legge che riconosca l'embrione come
persona giuridica.
La norma attuale assicura al "concepito" gli stessi diritti della
madre e di ogni persona nata. Per concepito si intende gi? l'ovulo fecondato,
ancor prima che si formi l'embrione. ? la prima volta al mondo che questo
avviene per legge.
Stabilire che un ovulo fecondato ha gli stessi dritti di una persona nata ? un'
affermazione etica e di parte, che per? rischia di avere conseguenze pratiche
assai rilevanti. Se questa affermazione fosse valida, ad esempio, si
rischierebbe di mettere in discussione radicalmente la legge 194 sull'interruzione
volontaria di gravidanza, legge che ha prodotto l'esito positivo della
riduzione degli aborti in Italia.
REFERENDUM PARZIALMENTE ABROGATIVI DELLA LEGGE 40 SULLA PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA
Quarto quesito - Per la fecondazione eterologa -
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad
oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita",
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 4, comma 3: "? vietato il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo.";
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto
di cui all'articolo 4, comma 3";
Articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini
procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione
di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, ? punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.";
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"
Perch? S?
SCHEDA ROSA
Il quarto quesito, abrogando alcuni commi degli articoli 4, 9, 12, consente
la ?fecondazione eterologa'. Esso permette alle coppie non in condizioni di
procreare per patologie o condizioni sanitarie incurabili, di avere un figlio
da amare, ricorrendo a un donatore di seme.
La fecondazione eterologa ? una pratica a cui si ricorre solo in casi di grave
sterilit?.
Si tratta di una tecnica che consente la fecondazione assistita anche
utilizzando gameti di donatori esterni alla coppia. La legge attualmente la
vieta categoricamente. Ma impedire a una coppia di ricorrere a un donatore
esterno pu? produrre solo due effetti: vietare per sempre alla donna di quella
coppia di partorire o costringerla, se la coppia pu? permetterselo
economicamente, a recarsi in uno dei paesi dove la fecondazione eterologa ?
consentita.
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